Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 535

Differenza tra il nuovo e il vecchio.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.
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