Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 538

Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell', o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.
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