Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro TERZO›Titolo QUINTO
Art. 515
Assicurazione della nave.
In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze.
Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave.
Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-515