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Art. 520
Assicurazione del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento.
In vigore dal 21 apr 1942
All'assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di un trasporto; quelle dettate per l'assicurazione della nave, se trattasi di corrispettivo di un noleggio o di una locazione.
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