Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro TERZO›Titolo QUINTO
Art. 525
Vizio occulto della nave.
In vigore dal 21 apr 1942
L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'assicurato con la normale diligenza.
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