Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro TERZO›Titolo QUINTO
Art. 521
Rischi della navigazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.
Storico versioni
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