Art. 521 · Rischi della navigazione.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 521

526 / 1356

Rischi della navigazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-521