Art. 521 · Rischi della navigazione.
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Art. 521

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Rischi della navigazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Sono a carico dell'assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.
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