Art. 515 · Assicurazione della nave.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 515

520 / 1356

Assicurazione della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave. Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.
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