Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUARTOCapo III

Art. 512

Cetacei arenati.

In vigore dal 21 apr 1942
I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato. Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorità marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.
Storico versioni

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