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Art. 512
517 / 1356Cetacei arenati.
In vigore dal 21 apr 1942
I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato.
Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorità marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.
Storico versioni
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