Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 541

Abbandono delle merci.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale, nei seguenti casi: a) quando le merci sono totalmente perdute; b) quando la nave si presume perita; c) quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio; d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.
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