Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo QUINTO

Art. 544

Comunicazioni da farsi dall'assicurato nel dichiarare l'abbandono.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia. In mancanza, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell'indennità solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato. In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto d'assicurazione.
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