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Art. 572
Surrogazione dell'indennità alla nave.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave;
a) le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;
b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave;
c) le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;
d) le indennità di assicurazione.
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