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Art. 576
Collocazione degli interessi.
In vigore dal 21 apr 1942
Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto articolo, è limitata all'annata anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave.
Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad un'altra sola annualità d'interessi.
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