Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo SESTOCapo II

Art. 577

Prescrizione.

In vigore dal 21 apr 1942
I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell'obbligazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-577

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo