Art. 577 · Prescrizione.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo SESTOCapo II

Art. 577

582 / 1356

Prescrizione.

In vigore dal 21 apr 1942
I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell'obbligazione.
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