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Art. 568
Ufficio competente.
In vigore dal 21 apr 1942
La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in costruzione.
Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell'.
Storico versioni
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