Art. 568 · Ufficio competente.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro TERZOTitolo SESTOCapo II

Art. 568

573 / 1356

Ufficio competente.

In vigore dal 21 apr 1942
La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in costruzione. Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell'.
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