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Art. 270
Contenuto della dichiarazione di armatore.
In vigore dal 21 apr 1942
La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione della nave.
Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:
c) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario;
d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.
Storico versioni
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