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Art. 266
Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna.
In vigore dal 21 apr 1942
Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.
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