Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo I

Art. 265

Dichiarazione di armatore.

In vigore dal 21 apr 1942
Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli , secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
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