Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 262

Ipoteca della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non può essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.
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