Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 257

Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-257

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