Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 252

Forma dei titoli per la pubblicità.

In vigore dal 21 apr 1942
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile. Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell', è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-252

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo