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Art. 252
Forma dei titoli per la pubblicità.
In vigore dal 21 apr 1942
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile.
Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell', è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.
Storico versioni
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