Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo I

Art. 267

Designazione di rappresentante.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli , terzo comma,266, l'armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.
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