Art. 262 · Ipoteca della nave.
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Art. 262

272 / 1364

Ipoteca della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non può essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.
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