Art. 270 · Contenuto della dichiarazione di armatore.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo I

Art. 270

273 / 1356

Contenuto della dichiarazione di armatore.

In vigore dal 21 apr 1942
La dichiarazione di armatore deve contenere: a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore; b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere: c) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario; d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.
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