Art. 274
Responsabilità dell'armatore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Responsabilità dell'armatore.
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L'armatore risponde civilmente dei fatti commessi dall'equipaggio della nave. Inoltre, è responsabile per le obbligazioni e i contratti stipulati dal comandante in merito alla nave e alla spedizione. La legge prevede tuttavia delle eccezioni: l'armatore non è responsabile se il comandante non adempie agli obblighi di assistenza e salvataggio. Infine, non risponde per tutti gli altri doveri che la legge attribuisce specificamente ed esclusivamente al comandante in quanto capo della spedizione.
La norma definisce l'ambito di responsabilità dell'armatore per le azioni dell'equipaggio e del comandante legate alla nave e alla spedizione, delimitandone i confini rispetto ai doveri personali imposti dalla legge al comandante.
Si applica all'armatore, all'equipaggio e al comandante della nave.
Se il comandante stipula un contratto di fornitura di carburante o provviste necessario per il viaggio della nave, delle relative obbligazioni di pagamento risponde direttamente l'armatore. Al contrario, se il comandante omette di prestare soccorso in mare violando i suoi specifici doveri di legge, l'armatore non risponde dell'inadempimento di tale obbligo di salvataggio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.