Art. 274 · Responsabilità dell'armatore.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo I

Art. 274

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Responsabilità dell'armatore.

In vigore dal 21 apr 1942
L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli , nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
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