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Art. 274
277 / 1356Responsabilità dell'armatore.
In vigore dal 21 apr 1942
L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione.
Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli , nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Storico versioni
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