Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 1313

Privilegi.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alla ipoteca e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice medesimo.
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