Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 1311

Assistenza e salvataggio.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni degli si applicano anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice quando, per gli la determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca. Le disposizioni degli si applicano anche ai fatti di assistenza o di salvataggio anteriori all'entrata in vigore del codice quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca posteriore.
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