Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 1309

Riconsegna delle merci trasportate.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni del secondo comma dell' si osservano anche se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore all'entrata in vigore del codice.
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