Art. 1309 · Riconsegna delle merci trasportate.
Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 1309

1334 / 1356

Riconsegna delle merci trasportate.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni del secondo comma dell' si osservano anche se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore all'entrata in vigore del codice.
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