Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 1308

Clausole di esonero da responsabilità.

In vigore dal 21 apr 1942
Le clausole di esonero da responsabilità e quelle limitative che fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme di quest'ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilità si è avverato posteriormente alla entrata in vigore del codice stesso.
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