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Art. 1303
Arruolamento a tempo indeterminato.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni dell' si applicano anche ai contratti di arruolamento stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando l'arruolato abbia continuato a prestare ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse, successivamente a tale epoca.
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