Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1302

Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie.

In vigore dal 21 apr 1942
La disposizione dell' entra in vigore il 1° gennaio 1943-XXI. Quando anteriormente a questa data, l'aeromobile non sia stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la responsabilità per tali danni è regolata a norma delle disposizioni fin'ora vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1302

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo