Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1297

Responsabilità del costruttore.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni degli si applicano anche ai contratti anteriori all'entrata in vigore del codice se l'opera o singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore, l'azione sia già prescritta a tale data o il termine ancora utile sia più breve di due anni.
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