Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo V

Art. 1294

Servizi soggetti ad autorizzazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in navigazione interna devono presentare all'ispettorato compartimentale, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal regolamento. L'ispettorato compartimentale può rilasciare al richiedente un' autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.
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