Codice della navigazione›Parte QUARTA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 1289
Navigabilità della nave e libri di bordo nella navigazione interna.
In vigore dal 21 apr 1942
Con decreto del ministro per le comunicazioni sono stabiliti i termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite prima dell'entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a prima visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilità, ed essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di navigabilità.
Con decreto del ministro per le comunicazioni sono altresì stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.
Storico versioni
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