Codice della navigazione›Parte QUARTA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 1286
Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna.
In vigore dal 21 apr 1942
I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, corredata dei documenti prescritti dal regolamento.
L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione.
Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro per le comunicazioni.
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