Codice della navigazione›Parte QUARTA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 1284
Società proprietarie di navi e navi in comproprietà.
In vigore dal 21 apr 1942
Le società che anteriormente all'entrata in vigore del codice abbiano in proprietà navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942-XXI presentare domanda al ministero per le comunicazioni per ottenere l'autorizzazione prevista negli .
Per le comproprietà navali, che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell', il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1° gennaio 1943.
Per le comproprietà che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell', l'autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1° gennaio 1943.
Storico versioni
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