Codice della navigazione›Parte QUARTA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 1287
Licenza delle navi minori.
In vigore dal 21 apr 1942
La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell', è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.
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