Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 1290

Perdita presunta.

In vigore dal 21 apr 1942
Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli , decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere,secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia più breve.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1290

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo