Codice della navigazione›Parte QUARTA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 1290
1315 / 1356Perdita presunta.
In vigore dal 21 apr 1942
Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli , decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere,secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia più breve.
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