Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. IV

Art. 159

Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati.

In vigore dal 1 mar 1998
1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall', comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'; se le condizioni prescritte dallo stesso per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell', terzo comma.

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