Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. IV

Art. 163

Cancellazione della nave dal registro di iscrizione.

In vigore dal 6 lug 1989
La nave è cancellata dal registro d'iscrizione quando: a) è perita o si presume perita; b) è stata demolita; c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità; d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. La nave maggiore è cancellata dalla matricola anche quando ne è stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime. All'atto della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-163

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