Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo II

Art. 167

Classificazione delle navi.

In vigore dal 21 apr 1942
Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalità stabilite da leggi e da regolamenti. Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le quali la classificazione è obbligatoria.
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