Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 1314

Prescrizione.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine più breve, il quale decorre dall'entrata in vigore del codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.
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