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Art. 1318
Liquidazione delle avarie comuni.
In vigore dal 21 apr 1942
Alle operazioni peritali in corso all'entrata in vigore delle norme del codice si applica l' secondo comma del codice di commercio.
I chirografi stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.
Storico versioni
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