Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VIII

Art. 1322

Cause di autorizzazione alla vendita di nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Se all'entrata in vigore delle norme del codice la causa di autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette. Se a quell'epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice dell'esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti. L'espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.
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